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VOUCHER VACANZE ANNULLATE CAUSA COVID:

VUOI IL RIMBORSO? ATTENZIONE AI “MODULI PRESTAMPATI” DI AGENZIE E TOUR OPERATOR

Introduzione

Stiamo, purtroppo, assistendo ad una prassi, tanto illegittima quanto diffusa, con cui le Agenzie e i Tour Operator negano, in tutto o in parte, il rimborso dei voucher emessi nel periodo emergenziale da covid-19, avvalendosi di “moduli prestampati” che vengono fatti sottoscrivere direttamente al consumatore.

Il problema sta nel fatto che questi “moduli”, presentati dalle Agenzie come “necessari per richiedere il rimborso” si rivelano delle vere e proprie trappole per consumatori sprovveduti, i quali si ritrovano a sottoscrivere delle clausole di manleva che servono esclusivamente a liberare gli operatori turistici dagli obblighi restitutori, senza tutelare i consumatori.

L’articolo

Stanno finalmente arrivando a scadenza i Voucher emessi, da Agenzie e Tour Operator, al momento della cancellazione dei pacchetti turistici annullati causa covid-19. La normativa emergenziale ne aveva previsto, dapprima, un periodo di durata di 18 mesi dall’emissione (D.L. n. 9/2020), poi esteso a 24 ed infine a 30 mesi (L. n. 15/2022), così, di fatto, sovvenzionando, per circa 3 anni, gli operatori turistici con le risorse dei privati cittadini.

In ogni caso, la normativa parla chiaro: i voucher andavano emessi per l’intero importo incassato e, alla scadenza, devono essere rimborsati per intero, senza costi o detrazioni di sorta, entro 14 giorni dalla richiesta del consumatore/beneficiario.

Invece, nella pratica sta accadendo che, alla scadenza del termine di legge (30 mesi), il soggetto che ha emesso il voucher (ad es. il Tour Operator) chieda al consumatore di compilare con i propri dati, sottoscrivere e inviare una dichiarazione prestampata con cui “dichiara di essere a conoscenza che il rimborso pari alle somme effettivamente incassate sarà effettuato dal Tour Operator nei confronti dell’Agenzia Viaggi che ha fatto da intermediario”, aggiungendo, altresì, che “a fronte dell’eseguito pagamento all’Agenzia Viaggi, il Tour Operator non avrà più nessuna responsabilità, né obbligo restitutorio e si intende manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi eventuale obbligo”.

Conclusioni

Il consiglio è quello di non sottoscrivere i “moduli prestampati” e rivolgersi, invece, ad un legale per la predisposizione di una formale diffida ad adempiere che tuteli realmente i diritti del consumatore.

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                                                                                                 Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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