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SUBENTRO EX LEGE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: CHI È IL CONDUTTORE?

Cass. Sez. III Civ. ord. n. 12114 del 22/6/2020

Introduzione

Nell’ambito della separazione personale dei coniugi, con il provvedimento di assegnazione della casa familiare (in locazione) ad uno dei coniugi, in base all’art. 6 co. 2 L. 392/78, il conduttore diviene il coniuge assegnatario.

L’articolo

Nell’ambito di una separazione personale tra coniugi, il Giudice provvede ad assegnare alla moglie la casa familiare, in locazione, con contratto illo tempore firmato dal marito. In virtù di tale assegnazione, la moglie eredita il contratto di locazione insistente sulla casa familiare, subentrando ex lege in tutte gli obblighi, facoltà, diritti e doveri scaturenti da detto contratto.

In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità parla di cessione ex lege del contratto di locazione in favore del coniuge assegnatario e di estinzione del rapporto locativo in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, il quale rapporto non è più suscettibile di reviviscenza (cfr. Cass. Sez. III Civ. ord. 12114/20; Cass. Sez. III Civ. sent. 19691/08).

Il locatore subisce la sostituzione della persona del conduttore (da quello originario al coniuge assegnatario) senza poter fare alcunché (cfr. Cass. Sez. III Civ. sent. 28615/19).

Pertanto, il locatore non ha un’estensione della figura del conduttore, ma semplicemente al conduttore originario subentra ex lege, con rapporto locativo precedente estinto, un nuovo conduttore, il quale sarà destinatario di tutti gli obblighi, facoltà, diritti e doveri inerenti il rapporto locativo.

Conclusioni

Chi subentra lato conduttore in un rapporto di locazione, a seguito di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, accede a tutti gli obblighi, le facoltà, i diritti e i doveri inerenti il suddetto rapporto. Quindi, ad esempio, il nuovo conduttore sarà tenuto al pagamento del canone di locazione e, di converso, avrà diritto alla restituzione del deposito cauzionale, al netto degli interessi legali ex art. 11 L. 392/78, alla cessazione del rapporto di locazione.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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