li procedimento di mediazione obbligatoria introdotto con il d.lg. 4 marzo 2010 n. 2 , per il perseguimento di finalità deflattive del contenzioso civile, ha fatto in sorgere problemi applicativi e di coordinamento con i procedimenti caratterizzati dalla necessità di ottenere provvedimenti urgenti dall’autorità giudiziaria.
In particolare, l’art. 5 del predetto decreto legislativo dopo aver indicato, ai commi I -bis e 2, le materie nelle quali l’espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione e i casi in cui lo stesso può essere delegato dal giudice , preci a, al comma 4 lett. a) che i commi I bi e 2 non i applicano ” nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
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