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LE CRITICHE ALLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Cass. Sez. III Civ. ord. n. 25823 dell’1/9/2022

Introduzione

Le contestazioni ed i rilievi critici delle parti alla C.T.U., laddove non integrino eccezioni di nullità del procedimento, si connotano quali argomentazioni difensive, pur di carattere tecnico e non giuridico, e come tali possono proporsi, anche per la prima volta, nella comparsa conclusionale, ovvero nell’atto di appello, purché non inerenti fatti, domande, eccezioni e/o prove nuove.

L’articolo

Riprendendo un recente arresto delle Sezioni Unite, la Suprema Corte ha affrontato il tema del momento temporale preclusivo alla presentazione, su istanza di parte, di contestazioni e/o rilievi critichi, di natura tecnica, alla C.T.U.

Le Sezioni Unite, con pronuncia n. 5624/22, hanno statuito che le censure e/o le critiche, tecniche, alla C.T.U. sono argomenti difensivi e, come tali, possono essere formulate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, ex art. 190 c.p.c., oppure con l’atto d’appello.

Qualora la parte presenti le proprie critiche con tali atti, il Giudice del merito, oltre a valutarle, potrà verificare, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, se la condotta della parte sia o meno aderente ai doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.

In particolare, se le critiche sono presentate con l’atto d’appello, non trova applicazione il divieto di nova di cui all’art. 345 c.p.c.

Inoltre, le censure alla C.T.U. non possono presentarsi per la prima volta con le memorie di replica, ex art. 190 c.p.c., in quanto tali memorie servono soltanto per “replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparsa conclusionali” (cfr. Cass. ord. 98/2016).

Nel procedimento discusso dalla pronuncia in esame, la Corte d’Appello, errando, aveva ritenuto inammissibili, e dunque non aveva nemmeno valutato, le contestazioni critiche formulate per la prima volta nelle memorie di replica e poi reiterate nell’atto d’appello.

Conclusioni

Le contestazioni tecniche alla C.T.U. sono mere argomentazioni difensive e, come tali, possono essere prospettate per la prima volta anche nella comparsa conclusionale o nell’atto d’appello, purché non integrino fatti, domande, eccezioni e/o prove nuove.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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