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CASS. CIV. SEZ. I – ORDINANZA 24403/2022

PARTECIPAZIONE PRO QUOTA AL TFR DELL’EX CONIUGE E REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE: ATTENZIONE ALLE TEMPISTICHE

Introduzione

Ai sensi dell’art. 12bis – com. I – L. 898/1970, l’ex coniuge (divorziato) ha diritto a una quota del TFR percepito dall’altro coniuge. La finalità della norma è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, finché il matrimonio è durato.

I requisiti previsti dalla norma sono due: a) che il richiedente sia titolare di assegno divorzile; b) che il richiedente non sia passato a nuove nozze.

L’articolo

Con riferimento al primo dei due requisiti, la giurisprudenza aveva già avuto modo di precisare che l’ex coniuge deve aver già presentato domanda di divorzio/attribuzione dell’assegno divorzile nel momento in cui l’altro coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento, vale a dire nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro (Cass., sez. 1, ord. n. 4499 del 19.02.2021). Quindi, la domanda di attribuzione dell’assegno divorzile deve precedere il momento in cui l’altro coniuge matura il diritto al TFR e non semplicemente il momento in cui percepisce la relativa somma.

Ma cosa succede in caso di revoca dell’assegno di divorzio? Di recente, con ordinanza n. 24403 dell’8.8.22, la Cassazione Civile, sez. I, ha precisato che “… non incide sulla spettanza della quota del trattamento di fine rapporto la proposizione della domanda di revoca dell’assegno divorzile, dopo che sia maturato il diritto a tale trattamento – e cioè dopo che sia cessato il rapporto di lavoro – poiché, anche considerando il possibile accoglimento di tale domanda con effetto dalla data della sua proposizione, comunque tale effetto è successivo al momento in cui è maturato il diritto al  trattamento di fine rapporto…”.

Conclusioni

In buona sostanza, è il caso di dire che “il tempismo è tutto” e lo stesso deve essere attentamente valutato nelle strategie processuali degli ex coniugi.

Infatti, tanto l’ex coniuge “aspirante beneficiario” di assegno divorziale, quanto l’ex coniuge-lavoratore, dovranno attentamente valutare l’opportunità di richiedere l’assegno divorzile, ovvero la revoca dello stesso, prima che cessi l’attività lavorativa che dà diritto al trattamento, valutando sia le implicazioni inerenti la materia divorzile sia quelle inerenti la materia giuslavoristica.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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