CASS. CIV. SEZ. I – ORDINANZA 26352/2022
Introduzione
La Cassazione ha confermato la sentenza di merito con cui veniva irrogata, ex art. 709 ter cpc, la sanzione di 1.000 euro a carico della madre che ha ostacolato il diritto di visita padre/figlia per alcuni anni, prevedendo, altresì, ex art. 614 bis cpc, un importo da versare per ogni violazione successiva relativa all’esecuzione del diritto in questione.
L’articolo
La minore era stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed incontri programmati padre/figlia nel c.d. “spazio neutro”, presso i Servizi Sociali, per promuovere e proseguire il percorso di avvicinamento.
Dalle risultanze della CTU, disposta nel corso del giudizio, erano emersi nella minore “… i tratti evidenti di problematiche connesse alla mancanza di una figura genitoriale ulteriore e diversa rispetto a quella materna foriera di aspetti punitivi e pericolosi … atteso che la relazione con la bambina è basata sulla interdipendenza…”, circostanza che aveva portato i Giudici di merito a ripristinare e rendere più assidua la frequentazione con il padre. La madre, nonostante l’intervento dei Servizi Sociali, aveva continuato ad opporre un sistematico rifiuto agli incontri padre/figlia, con conseguente irrogazione delle sanzioni suddette.
A nulla è valso alla madre, neppure in sede di legittimità, osservare come fosse la minore a rifiutarsi d’incontrare il padre, dal momento che secondo la Corte, da un lato, la funzione giudiziale non può limitarsi al solo accertamento della volontà della minore e, dall’altro, la bigenitorialità rientrava nell’interesse prevalente della minore.
Conclusioni
La condotta del genitore collocatario, volta ad ostacolare il diritto di visita del minore con l’altro genitore, è passibile di sanzione (sia ex art. 709 ter cpc sia ex art. 614 bis cpc), ogni volta in cui emergano in sede di istruttoria: a) comportamenti impeditivi, fondati sull’acquisizione di fatti concreti, provati e/o non contestati; b) l’effetto pregiudizievole per il minore, accertato anche con apposita CTU, derivante dalla reiterata assenza del genitore non collocatario.
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Avv. Elisa Calcagni