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L’ACQUISTO DEL BENE SOTTOPOSTO AD ESECUZIONE FORZATA

Cass. Sez. II Civ. ord. n. 25926 del 2/9/2022

Introduzione

L’acquisto di un bene a seguito di procedura esecutiva è a titolo derivativo, e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione, in capo all’aggiudicatario/acquirente, degli stessi diritti del debitore esecutato.

L’articolo

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte coinvolge la vendita di un immobile, che ha visto dapprima l’azione – tra venditore ed acquirente – di nullità dell’atto di vendita, per divieto di patto commissorio, che è stata trascritta, e – in subordine – il pagamento del prezzo di vendita, e dopo la rivendica dello stesso immobile, nel frattempo aggiudicato all’asta, tra il medesimo venditore ed il terzo acquirente/aggiudicatario.

Il Tribunale di prime cure aveva rigettato l’azione di nullità e accolto la domanda di pagamento del prezzo di vendita. In base a questo, interposto l’appello, il venditore aveva agito in esecuzione sull’immobile oggetto di causa, trascrivendo il pignoramento (trascrizione però successiva a quella giudiziale di nullità dell’atto di vendita), ottenendo la soddisfazione della sua pretesa, a seguito dell’asta.

Nel mentre, la Corte d’Appello accoglieva l’eccezione di nullità dell’atto di cessione, riconoscendo al venditore la rivendica del bene nel frattempo venduto all’asta al terzo acquirente/aggiudicatario, il quale, convenuto in altro procedimento, è stato costretto a restituire il cespite.

Giunta la questione in Cassazione, la stessa ha chiarito che l’acquisto di un bene all’asta è a titolo derivativo, e non originario, in quanto si traduce nel subentro nella posizione del debitore esecutato da parte del terzo acquirente, il quale, ex art. 111 c.p.c., è successore a titolo particolare e, dunque, gli è opponibile la pronuncia contro il debitore esecutato, fatti salvi i limiti di cui agli artt. 2915 e 2919 c.c., e senza la necessità di preventiva impugnazione del decreto di trasferimento.

La vendita all’asta purifica le trascrizioni di pignoramenti ed ipoteche, non anche quelle di domande giudiziali. Inoltre, il pignoramento, e quindi l’acquisto all’asta (il creditore pignorante è equiparato al terzo acquirente), prevale sulle pronunce incompatibili/contrastanti con il suddetto acquisto, purché sia precedente alle domande giudiziali da cui discendono le pronunce. In difetto, la sentenza, seguita a domanda trascritta prima, ha prevalenza sul pignoramento.

Conclusioni

L’acquisto di un bene all’asta è a titolo derivativo, e non originario, per cui l’acquirente/aggiudicatario subentra nella stessa posizione del debitore esecutato e, dunque, gli sono opponibili eventuali domande giudiziali e conseguenti sentenze sfavorevoli, trascritte prima del pignoramento.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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