G.d.P. Milano sent. n. 5453 del 14/9/2022
Introduzione
La procura, rilasciata dalla parte al difensore, utile per partecipare, in nome e conto della parte, alla procedura di mediazione è soltanto quella “sostanziale”.
L’articolo
Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in materia soggetta a mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, rilevato il mancato preventivo esperimento della mediazione, il G.d.P. concedeva alle parti termine per esperirlo.
Al primo incontro di mediazione, la parte opposta, istante la procedura di mediazione ed a tal fine onerata, non presente personalmente (in spregio all’art. 8 D.Lgs. 28/2010), presenziava l’incontro per mezzo del difensore munito di procura “alle liti”.
La procedura di mediazione si concludeva negativamente e, ritornati in giudizio, l’opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto il tentativo di mediazione non era stato esperito correttamente dall’opposto, in quanto al primo incontro lo stesso ha presenziato per mezzo del difensore munito di sola procura “alle liti” e non già di procura “sostanziale”.
Il G.d.P. ha accolto l’eccezione così formulata, riprendendo l’insegnamento del Tribunale di Milano, sent. 7980/21, e in particolare ha statuito che per poter un terzo presenziare ad una procedura di mediazione in nome e conto della parte/delegante, il terzo – in molti casi, il difensore – deve essere munito di una procura non solo “speciale”, ossia afferente lo specifico scopo di partecipare a quella determinata mediazione, ma anche “sostanziale”, ossia inerente il “conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Dunque, sebbene il terzo/difensore possa partecipare alla mediazione al posto della parte/delegante, con semplice procura “alle liti”, autenticata dal terzo, la medesima procura non è sufficiente a conferire “ogni più ampio potere processuale”, incluso quello di sostituirsi in toto al delegante, ad esempio transigendo la lite in sua vece.
Pertanto, in assenza di difensore munito di procura “speciale” e “sostanziale”, in sede di primo incontro, la procedura di mediazione non è stata svolta correttamente, la domanda giudiziale è improcedibile (siccome è stata la parte istante a non presenziare) e il decreto ingiuntivo opposta va revocato.
Conclusioni
Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in propria vece alle attività di mediazione, occorre una procura non solo “speciale”, cioè deputata specificamente alla partecipazione in mediazione, ma anche “sostanziale”, ossia conferente il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto della mediazione.
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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni