TRIB. MILANO – ORD. 28/1/2020
Introduzione
Il Tribunale di Milano conferma che, in caso di prelazione statutaria, la comunicazione (cd. denuntiatio) effettuata dal socio offerente/promittente all’altro socio e l’esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultimo, non fa sorgere un vincolo contrattuale, in quanto a seguito dalla risposta del socio ricevente/promissario, occorre l’ulteriore accettazione del socio offerente.
L’articolo
Il socio offerente/promittente aveva comunicato agli altri soci, potenzialmente promissari, l’intenzione di vendere il 50% del capitale sociale di una S.r.l., in quanto aveva ricevuto un’offerta d’acquisto da parte di un terzo.
Tale comunicazione, che prende il nome di denuntitatio, era prevista nello statuto della S.r.l.
Uno dei soci aveva risposto positivamente, esercitando il diritto di prelazione in proporzione alla quota egli detenuta nella Società, ossia per il 5%.
Successivamente, il socio offerente comunicava il venir meno dell’interesse all’acquisto da parte del terzo e, dunque, la caducazione della prelazione esercitata.
Il socio ricevente, esercitante la prelazione, ha presentato, in corso di causa, un ricorso per sequestro giudiziario ed il Tribunale di Milano lo ha respinto in quanto i) salvo diversa previsione statutaria, la denuntatio non ha la natura giuridica di una vera e propria offerta contrattuale, bensì è una mera dichiarazione, un invito a contrarre, da cui non discende alcun negozio; ii) la prelazione è stata esercitata in maniera non conforme rispetto alla denuntiatio, poiché esercitata per il 5% a fronte del 50% denunziato.
Conclusioni
La denuntiatio non rappresenta una vera e propria proposta contrattuale, bensì una mera dichiarazione di un’intenzione a vendere ad un terzo, volta ad innescare una eventuale proposta di acquisto da parte del socio ricevente, alle medesime condizioni dichiarate nella stessa denuntiatio, proposta alla quale, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un’ulteriore accettazione da parte del denunziante, soltanto in presenza della quale si può dire conclusa la cessione, ovvero si può dire sorto in capo al ricevente il diritto alla conclusione del contratto di cessione.
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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni