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LA LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE IL FALLIMENTO: IL CREDITORE EX ART. 6 L.F.

Cass. Sez. I Civ. ord. n. 23986 del 2/8/2022

Introduzione

La nozione di “creditore” ex art. 6 L.F., legittimato – tra gli altri – a richiedere il fallimento del debitore, non è soggetta a particolari restrizioni, abbracciando una miriade di soggetti che si qualificano “creditori”.

L’articolo

Nell’ambito di una dichiarazione di fallimento di una S.a.s., confermata sia in Primo che in Secondo Grado, il fallito interpone ricorso per Cassazione, sostenendo l’impossibilità di considerare “creditore” – anche ai sensi dell’art. 55 L.F., quindi creditore “condizionale” (ossia, credito sottoposto a condizione) – chi, in base ad un accordo di delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c., abbia accettato l’adempimento del terzo/delegato, in sostituzione del debitore originario/delegante.

In particolare, l’art. 1268 co. 2 c.c. prevede il cd. beneficium ordinis, ossia il dovere del creditore di rivolgersi, per l’adempimento, prima al terzo/delegato e poi al debitore originario/delegante (cd. sussidiarietà).

La Cassazione ritiene per diverse ragioni inammissibile il motivo di doglianza e, tra gli argomenti, precisa che l’art. 6 L.F., in tema di legittimazione a richiedere il fallimento, include, tra l’altro, “uno o più creditori”, senza porre alcuna restrizione a tale qualifica e dunque includendo anche i creditori di cui all’art. 55 L.F., ossia quelli “condizionali”.

Creditore è colui che vanta un credito verso il debitore, pur incerto, illiquido ed inesigibile, ovvero non scaduto o condizionale, purché suscettibile di conseguire un’utile collocazione concorsuale.

L’art. 55 co. 3 L.F. chiarisce che i creditori condizionali sono quelli che non possono rivalersi sul debitore, se non previa escussione di un terzo obbligato. In questa dicitura vi rientra anche l’art. 1268 co. 2 c.c., il quale addirittura non parla di preventiva escussione del terzo/delegato, bensì di previa richiesta di adempimento a questi.

Conclusioni

Tra i creditori legittimati a proporre istanza di fallimento vi rientrano anche i creditori “condizionali”, ossia coloro che vantano un credito sottoposto a condizione, quali possono essere sia il creditore stipulante/accettante un accordo di delegazione cumulativa ex art. 1268 co. 2 c.c., sia il creditore di un’obbligazione (lato passivo) solidale.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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