Cass. Sez. Lav. ord. n. 26532 dell’8/9/2022
Introduzione
La Corte di Cassazione conferma che il licenziamento non può essere dimostrato attraverso prova testimoniale, trattandosi di un atto unilaterale occorrente la forma scritta ad substantiam.
L’articolo
Una dipendente è stata licenziata, oralmente, nel corso di una riunione aziendale, alla presenza dell’amministratore delegato e di altri due dipendenti.
La lavoratrice ha impugnato il licenziamento intimato, in quanto carente della forma scritta, prescritta tra l’altro dall’art. 2 della legge n. 604/1966.
Sia il Tribunale, che la Corte d’Appello, hanno accolto la domanda della prestatrice, dichiarando nullo il licenziamento, in quanto l’Azienda datoriale non ha assolto l’onere probatorio, posto a suo carico, inerente la forma scritta del licenziamento.
La controversia giunge in Cassazione, la quale conferma le statuizioni di merito, dichiarando inammissibile – ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. – il ricorso presentato dall’ente datoriale.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che sussiste divieto di prova testimoniale, ex art. 2725 cpv. c.p.c., con riguardo ai contratti o agli atti unilaterali, qual è il licenziamento, per i quali la legge prevede la forma scritta ad substantiam o a pena di nullità.
Tale divieto non può esser superato nemmeno dai poteri istruttori officiosi del Giudice del Lavoro, ex art. 421 co. 2 prima parte c.p.c., i quali importano l’ammissione della prova orale, anche oltre i limiti imposti da legge, ma solo in via generale, ex artt. 2721, 2722 e 2723 c.c., e non già quando la prova concerna i requisiti di forma, ad substantiam o ad probationem, di contratti o atti unilaterali.
Conclusioni
La forma scritta del licenziamento, prevista dall’art. 2 della legge n. 604/1966, non può essere dimostrata per il tramite di prova orale, in quanto incontra i limiti imposti dall’art. 2725 cpv. c.p.c., i quali non possono essere superati nemmeno dai poteri istruttori officiosi di cui il Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 421 co. 2 prima parte c.p.c., è dotato.
La violazione di tale divieto di prova orale comporta inammissibilità, rilevabile d’ufficio ed in ogni stato e grado di giudizio, attenendo a norma di ordine pubblico.
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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni