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IL VALORE PROBATORIO DELLA RELATA DI NOTIFICA

Cass. Sez. III Civ. ord. n. 25885 del 2/9/2022

Introduzione

Nella relazione (o “relata”) di notifica, la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario, o dell’ufficiale postale in caso di notifica postale, con la quale si affermi di non aver rinvenuto nessuno all’indirizzo indicato dal mittente, non è né un accertamento dell’effettiva residenza del destinatario, né attestazione dotata di pubblica fede.

L’articolo

Nel decidere circa la nullità della notifica di un atto introduttivo, la Suprema Corte ha affrontato il tema del valore probatorio della dichiarazione dell’ufficiale notificante ed i mezzi per contestarne la veridicità.

La Corte ha precisato che, in sede di notifica, l’ufficiale notificante non compie alcuna ricerca anagrafica, o di altro tipo, circa la residenza del destinatario e, quindi, non attesta – tantomeno con fede pubblica – alcuna corrispondenza/discordanza tra l’indirizzo indicato dal mittente e quello anagrafico del destinatario.

La dichiarazione del notificante è “mera presunzione” dell’effettiva residenza del destinatario, superabile con qualsiasi mezzo di prova (tra cui, le certificazioni anagrafiche) e non già con la querela di falso, in quanto la stessa dichiarazione non è dotata di pubblica fede.

Pertanto, l’eccezione di nullità andrebbe accolta e non esclusa, come invece ha fatto la Corte d’appello, sul presupposto che non sia stata accompagnata da apposita querela di falso.

Conclusioni

Il destinatario della notifica di un atto o di un provvedimento che eccepisca la nullità della notifica, in quanto eseguita presso una residenza diversa da quella effettiva, può dimostrare la propria eccezione con ogni mezzo di prova, incluse le certificazioni anagrafiche, non avendo l’obbligo di ricorrere alla querela di falso, in quanto la dichiarazione dell’ufficiale notificante è mera presunzione e non già attestazione dotata di fede pubblica.

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Avv. Elisa Calcagni

Studio Associato Calcagni & Carloni

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