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IL DIRITTO REALE DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE PUÒ RIGUARDARE UNSOLO IMMOBILE.CASS. CIV. SEZ. II – ORDINANZA N. 7128 DEL 10.03.23

Introduzione
La Suprema Corte ha ribadito che il diritto di abitazione del coniuge superstite (ex art. 540, II com.
c.c.) si applica esclusivamente alla “casa adibita a residenza familiare”, ovvero l’immobile che
soddisfa l’esigenza abitativa del coniuge superstite e mantiene il luogo principale di esercizio della
vita matrimoniale.

L’articolo
Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, il marito dopo aver rinunziato implicitamente al diritto di
abitazione sulla casa coniugale, acconsentendo alla vendita della stessa, dopo due anni dall’apertura
della successione, citava in giudizio i figli, chiedendo l’assegnazione ex art. 540, comma 2, c.c.
della casa-vacanze di proprietà della moglie deceduta.
La richiesta del marito, accolta sia in primo che in secondo grado, è stata ritenuta infondata dalla
Corte di Cassazione, secondo la quale è da escludere che l’ambito del diritto di abitazione che
spetta al coniuge superstite si estenda fino a comprendere due (o più) residenze alternative (come
nella specie ritenuti la casa vacanze e l’appartamento secondario), ovvero due (o più) immobili di
cui i coniugi avevano la disponibilità e che usavano in via temporanea o saltuaria (ad esempio per
soggiorni, più o meno brevi, a scopo di vacanza). La nozione di casa adibita a residenza familiare
postula, comunque, l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il
prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia
durante la convivenza.

Conclusioni
La sentenza in commento non ammette alcuna cumulatività nella nozione di residenza coniugale,
così ridimensionando la portata del diritto reale di abitazione destinato al coniuge superstite e
riequilibrando le posizioni degli altri eredi legittimari.

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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni

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