RIPETIBILITÀ DELL’ASSEGNO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Introduzione
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, superando gli orientamenti giurisprudenziali precedenti, hanno stabilito che l’assegno di separazione e/o divorzio versato all’ex coniuge può essere ripetibile, “ab initio” qualora non vi siano i presupposti per ottenere il diritto al mantenimento, quali lo “stato di bisogno” o l’addebito.
L’articolo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una donna che era stata condannata dalla Corte di Appello di Roma alla restituzione delle somme percepite dall’ex marito. La Corte, infatti, nel decidere su un assegno di mantenimento e divorzile aveva stabilito che “sin dalla richiesta di modifica delle condizioni della separazione non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento”, revocando, in tal modo, i provvedimenti provvisori adottati in primo grado e condannando la ex moglie alla restituzione delle somme già percepite. La condannata alla restituzione si rivolgeva, quindi, alla Suprema Corte proponendo ricorso anche sulla base della falsa applicazione degli artt. 156 e 445 c.c. “stante la natura alimentare dell’assegno di mantenimento”.
Conclusioni
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi: a) vige la regola generale della “condictio indebiti” ovvero la regola civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, ove si accerti l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, in caso di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc (vale a dire ab origine), dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.
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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni

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