DOPPIA ESENZIONE IMU PE I CONIUGI CHE RISIEDONO IN COMUNI DIVERSI
Introduzione
La Suprema Corte, richiamando la recente sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 dalla Corte Costituzionale, ha escluso, quale requisito perché un’abitazione possa essere considerata “abitazione principale” ai fini dell’esenzione IMU, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore.
L’articolo
La pronuncia trae origine dal ricorso di ultima istanza presentato da un contribuente al quale era stata negata, sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che dalla Commissione Tributaria Regionale, l’esenzione prima casa su un immobile dallo stesso posseduto in Comune diverso da quello ove risiedevano l’altro coniuge e la prole.
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente richiamando la sentenza n. 209/2022, con cui la Corte Costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Conclusioni
In buona sostanza, se i coniugi hanno stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi è comunque applicabile per entrambi gli immobili l’esenzione IMU prima casa. Infatti, ai sensi della L. n. 160 del 2019, art. 1, comma 743, i soggetti passivi dell’IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, senza che possa assumere alcuna rilevanza, ai fini dell’esenzione, il fatto che il “nucleo familiare” risieda/dimori abitualmente, o meno, con il possessore.
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Avv. Elisa Calcagni
Studio Associato Calcagni & Carloni
